Costituisce illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che, allo scopo di trarne ingiusto profitto, falsifichi oppure usi sapendola falsa la sottoscrizione del proprio cliente (Nel caso di specie, l’avvocato veniva condannato in sede penale per aver riprodotto, in calce ad un patto di quota lite di oltre € 320mila, la firma del proprio cliente apposta invece nella revoca del mandato professionale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 198 del 15 luglio 2025
NOTA
In senso conforme, CNF n. 123/2025.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 198 del 15 Luglio 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 22 Dicembre 2020 (sospensione)
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