Sospeso disciplinarmente l’avvocato che raggiri potenziali acquirenti alle aste immobiliari

Costituisce gravissimo illecito (anche) disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che, mediante raggiri e millantando credito presso gli uffici del tribunale, si faccia consegnare ingenti somme per l’acquisto a prezzi vantaggiosi di beni mobili ed immobili oggetto di esecuzione forzata e destinati alle aste giudiziarie, poi in realtà non aggiudicati né mai consegnati ai potenziali acquirenti vittime di truffa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 121 del 28 aprile 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 28 Aprile 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 66 del 03 Giugno 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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