Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (Nel caso di specie, trattavasi di mancato pagamento del canone di locazione dell’immobile destinato allo studio professionale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi sei).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 128 del 2 maggio 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 118/2024, CNF n. 50/2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 02 Maggio 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 96 del 08 Luglio 2022 (sospensione)
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