Costituisce (anche) illecito disciplinare, per violazione degli art. 9 cdf, il comportamento dell’avvocato che detenga illegalmente un’arma da fuoco, trattandosi di condotta che arreca disdoro alla classe forense per violazione dei principi di probità, lealtà e correttezza propri a cui il profesisonista deve sempre ispirarsi (Nel caso di specie, l’incolpato era stato condannato in sede penale, con sentenza di patteggiamento, per detenzione illegale di una pistola e di vari proiettili, peraltro di illecita provenienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 101 dell’11 aprile 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 11 Aprile 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera n. 14 del 27 Ottobre 2023 (sospensione)
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