Sospeso dalla professione l’avvocato che non rimborsi un prestito personale

L’avvocato è tenuto a provvedere puntualmente all’adempimento delle obbligazioni da lui assunte nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata del debito; tale obbligo di natura deontologica oltre che giuridica mira a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 23 luglio 2013, n. 141
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF 20.4.2012, n. 68 e 15.12.2011, n. 198.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 23 Luglio 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 02 Agosto 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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