Il COA di Milano formula tre quesiti relativi alla disciplina della sospensione volontaria dall’esercizio professionale ex art. 20, comma 2, della legge n. 247/12.
In primo luogo, il Consiglio rimettente chiede di sapere se siano configurabili limiti minimi o massimi del periodo di sospensione. Nel silenzio della legge, deve rendersi risposta negativa sul punto.
In secondo luogo, il COA di Milano chiede di sapere se la sospensione volontaria possa essere richiesta nei casi di incompatibilità ex art. 18 legge n. 247/12. In merito si osserva che nel periodo di sospensione volontaria seguitano ad operare le norme sulle incompatibilità previste dall’art.18 L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell’iscrizione nell’albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l’iscritto al riparo dall’efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità.
Infine, il COA di Milano chiede di sapere se se l’esenzione dall’obbligo formativo si applichi anche al caso di sospensione volontaria dall’Albo ex art. 20, comma 2, della legge n. 247/12.
La risposta al quesito è resa nei seguenti termini.
L’art. 11, c.2, della l. n. 247/12 limita l’esenzione dall’obbligo formativo agli avvocati sospesi dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 20, c. 1, per il periodo del loro mandato. L’avvocato iscritto all’albo che chieda la sospensione dall’esercizio professionale ai sensi del c. 2 dell’art. 20 rimane invece assoggettato all’obbligo formativo, non essendo al riguardo prevista nei suoi confronti alcuna esenzione.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 22
Quesito n. 365, COA di Milano
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 22 del 09 Aprile 2014- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
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