Sospensione per mancato versamento del contributo annuale al C.O.A.: il termine per l’impugnazione al CNF

La sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione come conseguenza del mancato versamento da parte dell’iscritto del contributo annuale al proprio C.O.A. nei termini stabiliti, ha natura di sanzione amministrativa ma è adottata nelle forme del procedimento disciplinare e, quindi, l’impugnazione della relativa delibera deve essere trattata alla stregua di un ricorso avverso un provvedimento disciplinare, da proporsi quindi entro trenta giorni dal deposito della stessa ex art. 61 co. I° L. n. 247/2012.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Melani Graverini), sentenza n. 115 del 19 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 19 Ottobre 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 03 Maggio 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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