La delibera di sospensione dall’esercizio della professione forense per mancato pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza non ha natura disciplinare ma amministrativa (art. 29, co. 6, L. n. 247/2012), sicché non trova applicazione la norma (riguardante, appunto, il procedimento disciplinare) che consente all’incolpato di proporre personalmente ricorso al CNF anche se non è iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto proposta dal ricorrente, non cassazionista, in proprio).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Gaziano, rel. Salazar), sentenza n. 158 del 7 dicembre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 07 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 04 Aprile 2016 (sospensione)
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