Il professionista che falsifichi documenti e addirittura provvedimenti giurisdizionali, ovvero se ne avvalga consapevolmente, pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense (Nel caso di specie, l’avvocato era stato condannato in via definitiva in sede penale per aver alterato la data di notifica apposta dall’Ufficiale Giudiziario in un decreto di citazione a giudizio immediato emesso dal GIP, al fine di far apparire tempestiva l’istanza di patteggiamento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), sentenza n. 108 del 27 marzo 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Arnau), sentenza n. 99 del 27 marzo 2024 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 197 del 15 ottobre 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 27 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 18 Maggio 2020 (sospensione)
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