Il professionista che falsifichi documenti e addirittura provvedimenti giurisdizionali, ovvero se ne avvalga consapevolmente, pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense (Nel caso di specie, la falsificazione riguardava la relata di notifica di una citazione avanti al Giudice di Pace. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 197 del 15 ottobre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 15 Ottobre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera del 15 Novembre 2017 (sospensione)
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