Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 50 cdf, il comportamento dell’avvocato che, quand’anche col consenso del cliente, alteri ovvero falsifichi la data della procura alle liti rilasciatagli dal cliente (nella specie, per utilizzarla indebitamente in altre sedi, giacché il giorno della apparente sottoscrizione il cliente si trovava all’estero e la firma non poteva pertanto essere autenticata dall’avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per anni uno mesi sei).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 28 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 20 Novembre 2023 (sospensione)
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