Costituisce gravissima violazione dei più elementari princìpi deontologici il comportamento dell’avvocato che si presti a far da tramite tra il suo assistito e soggetti terzi durante il periodo di detenzione dello stesso così assicurando il mantenimento di rapporti illeciti e la divulgazione di notizie ed informazioni assunte durante i colloqui al carcere, tenendo, in tal modo, costantemente informati i sodali del suo assistito circa la volontà e gli ordini dal medesimo impartiti con riferimento alle attività criminali da svolgersi all’esterno del carcere (Nel caso di specie, l’avvocato faceva da intermediario tramite “pizzini”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 392 del 25 ottobre 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza n. 60 del 16 luglio 2019.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 392 del 25 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 175 del 10 Gennaio 2021 (sospensione)
0 Comment