Sospensione per l’avvocato che faccia da tramite tra il capoclan, ristretto in carcere, ed i suoi sodali all’esterno

Costituisce gravissima violazione dei più elementari princìpi deontologici il comportamento dell’avvocato che si presti a far da tramite tra il suo assistito e soggetti terzi durante il periodo di detenzione dello stesso così assicurando il mantenimento di rapporti illeciti e la divulgazione di notizie ed informazioni assunte durante i colloqui al carcere, tenendo, in tal modo, costantemente informati i sodali del suo assistito circa la volontà e gli ordini dal medesimo impartiti con riferimento alle attività criminali da svolgersi all’esterno del carcere (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione e quindi confermato la sanzione disciplinare della sospensione disciplinare per anni tre, stante il divieto di reformatio in pejus).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza n. 60 del 16 luglio 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 16 Luglio 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 14 Luglio 2016 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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