Sospensione per l’avvocato che diffama il giudice

Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, ma non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro del procedimento, e soprattutto del rispetto della funzione giudicante riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa (Nel caso di specie, in uno scritto rivolto al Presidente del Tribunale, al Presidente della Corte di Appello e al Ministro di Giustizia, l’avvocato aveva accusato il Giudice di una sua causa di aver, con dolo, “espulso un aborto giuridico”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi tre).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 175 del 23 settembre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 23 Settembre 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera del 13 Dicembre 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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