E’ totalmente in contrasto con la deontologia professionale il comportamento dell’avvocato che utilizzi documenti che sappia essere falsi o, peggio, che abbia lui stesso falsificato (Nel caso di specie, su asserita autorizzazione del cliente, l’avvocato aveva apposto la falsa sottoscrizione del cliente stesso in calce alla procura alle liti, attestandone poi l’autenticità. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 59 del 24 marzo 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 24 Marzo 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 15 del 07 Luglio 2017 (sospensione)
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