Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 29 codice deontologico (già art. 43 codice previgente) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa (Nel caso di specie, l’importo richiesto risultava quattro volte superiore al compenso massimo determinato secondo le tariffe professionali vigenti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 17 Luglio 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 03 Novembre 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 4847 del 23 Febbraio 2021 (respinge)
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