Sospensione disciplinare inflitta per un periodo inferiore a due mesi

Il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi uno, quindi inferiore al minimo edittale (ex art. 52 L. n. 247/2012, art. 22 co. 1 lett. c cdf e art. 29 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare), è invalido per errore di diritto, ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria. Tale nullità può essere rilevata d’ufficio dal C.N.F. non essendo possibile legittimare una sanzione inesistente nell’ordinamento professionale. Ne consegue che, per il divieto della reformatio in pejus, deve essere inflitta la pena inferiore prevista dall’ordinamento, e cioè la censura.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Scarano), sentenza n. 118 del 18 aprile 2025

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 42/2024, CNF n. 100/2023, CNF n. 212/2022, CNF n. 163/2022, CNF n. 224/2020, CNF n. 76/2020. Per il medesimo principio, espresso con riferimento al previgente orientamento, che stabiliva analoga previsione (art. 40 RDL n. 1578/1933), cfr. CNF n. 105/1999, CNF n. 7/1997, CNF n. 35/1995 e CNF n. 41/1992.
In senso parzialmente difforme, l’isolata CNF n. 259/2003, secondo cui “per il divieto della reformatio in peius e l’impossibilità di sostituire la sanzione errata con una più lieve prevista dall’ordinamento, deve essere dichiarata nullità della sanzione disciplinare”.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 18 Aprile 2025 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 07 Giugno 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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