Sospensione disciplinare inflitta per un periodo inferiore a due mesi

Il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi uno, inferiore al minimo edittale (ex art. 52 L. n. 247/2012 e art. 29 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare), è invalido per errore di diritto, ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria. Tale nullità può essere rilevata d’ufficio dal C.N.F. non essendo possibile legittimare una sanzione inesistente nell’ordinamento professionale. Ne consegue che, per il divieto della reformatio in pejus, deve essere inflitta la pena inferiore prevista dall’ordinamento, e cioè la censura.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 224 del 22 novembre 2020

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Savi, rel. Corona), sentenza n. 76 del 24 giugno 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 224 del 22 Novembre 2020 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Salerno, delibera n. 4 del 31 Dicembre 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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