L’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza del Consiglio nazionale forense può essere contenuta nel ricorso proposto, avverso la stessa, alle Sezioni unite della Corte di cassazione, purché abbia una propria autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, atteso che l’art. 36, comma 6, della l. n. 247 del 2012, limitandosi a prevedere che le Sezioni unite possano sospendere l’esecuzione su richiesta di parte, non consente di desumere che la corrispondente istanza debba essere formulata al suddetto Consiglio o che vada proposta in via autonoma rispetto al ricorso.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Varrone), SS.UU., ordinanza n. 26473 del 1° ottobre 2025
Vedi Requisitoria Procuratore generale
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 26473 del 01 Ottobre 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 83 del 28 Marzo 2025
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