Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare

La sospensione cautelare, già sofferta, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare, e ciò in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 12 aprile 2018, n. 22

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 14 dicembre 2017, n. 205, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 6 novembre 2017, n. 162, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 12 Aprile 2018 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Alessandria, delibera del 06 Dicembre 2012 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 9147 del 06 Maggio 2016 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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