Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare

La sospensione cautelare, già sofferta, deve essere computata, dal COA di competenza, nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare irrogata per il medesimo fatto (art. 62, co. 8, L. n. 247/2012 e art. 35, co. 6, Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 362 del 7 ottobre 2024

NOTA:
Sulla necessità che il COA proceda alla detrazione del presofferto anche in assenza – nella decisione che abbia irrogato la sanzione definitiva – di specifiche indicazioni in merito ovvero del computo del residuo periodo di sospensione da scontare, cfr. Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 8 (reso su quesito del COA di Roma).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 362 del 07 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 123 del 28 Settembre 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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