La sospensione cautelare, già sofferta, deve essere computata, dal COA di competenza, nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare irrogata per il medesimo fatto (art. 62, co. 8, L. n. 247/2012 e art. 35, co. 6, Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 362 del 7 ottobre 2024
NOTA:
Sulla necessità che il COA proceda alla detrazione del presofferto anche in assenza – nella decisione che abbia irrogato la sanzione definitiva – di specifiche indicazioni in merito ovvero del computo del residuo periodo di sospensione da scontare, cfr. Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 8 (reso su quesito del COA di Roma).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 362 del 07 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 123 del 28 Settembre 2021 (sospensione)
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