La sospensione cautelare, già sofferta ex art. 43 Rdl 1578/33, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare, e ciò in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 12 Luglio 2016 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 14 Maggio 2014 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 30993 del 27 Dicembre 2017 (respinge)
0 Comment