La sospensione cautelare, già sofferta ex art. 43 Rdl 1578/33, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare, e ciò in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p.
NOTA:
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale sentenze nn. 50/2001, 128/2003, 156/2004, n. 94/2010.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 10 Novembre 2014 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 19 Dicembre 2012 (radiazione)
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