Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare non va detratto dal CDD al momento della quantificazione della sanzione (ma dal COA in sede di sua esecuzione)

Nella quantificazione della sanzione da irrogare, il CDD non deve tener conto dell’eventuale periodo di sospensione cautelare già sofferto per il medesimo fatto sottraendolo dalla durata della sospensione disciplinare, giacché tale detrazione spetta all’organo competente per l’esecuzione della sanzione medesima, dunque al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ove è iscritto l’avvocato sanzionato, come previsto dagli artt. 62 L. n. 247/2012 e 35 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione dell’incolpato circa l’asserita illegittimità della sospensione disciplinare irrogatagli dal CDD, in quanto la stessa -correttamente- non aveva decurtato il periodo di sospensione cautelare già scontata dal medesimo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 362 del 7 ottobre 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 243 del 14 novembre 2023.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 362 del 07 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 123 del 28 Settembre 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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