Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare (non) va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare

La sospensione cautelare non ha la natura di sanzione disciplinare, ma è un provvedimento amministrativo precauzionale, col quale si intende tutelare il decoro e la dignità della classe forense offuscata dallo strepitus creato dalle accuse rivolte al professionista. Pertanto, la sospensione cautelare presofferta non può essere computata ai fini della corretta applicazione della sanzione disciplinare della sospensione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 giugno 2015, n. 88

NOTA:
Contra, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147, secondo cui “La sospensione cautelare, già sofferta ex art. 43 Rdl 1578/33, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare, e ciò in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p.“.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 11 Giugno 2015 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Alessandria, delibera del 06 Dicembre 2012 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 9147 del 06 Maggio 2016 (accoglie)
abc, Giurisprudenza CNF

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