Sospensione cautelare — Sufficienza della condanna di primo grado a pena detentiva non inferiore a tre anni — Irrilevanza del passaggio in giudicato

L’interpretazione sistematica e la ratio dell’art. 60, comma 1, della legge n. 247 del 2012 inducono a ritenere che la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni, che giustifica l’applicazione della sospensione cautelare, sia la condanna pronunciata in primo grado, senza che sia necessaria l’irrevocabilità della sentenza. La mancanza, nell’ipotesi della condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni, dell’espressa specificazione “in primo grado” o “di primo grado”, non esprime il significato della necessità del passaggio in giudicato della pronuncia.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 361 del 27 novembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 361 del 27 Novembre 2025 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 27 Giugno 2025 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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