Sospensione cautelare — Regime del nuovo istituto — Esclusività dei casi previsti e termine di efficacia

A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal CDD competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014, per la durata massima di un anno e a pena di inefficacia ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 361 del 27 novembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 361 del 27 Novembre 2025 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 27 Giugno 2025 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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