Sospensione cautelare: per il “clamor” basta anche una sola notizia di stampa

Rispetto ad una vicenda che può dar luogo all’adozione di una misura cautelare sospensiva, ciò che rileva è che essa abbia avuto un impatto tale da non restare confinata nel ristretto ambito professionale, ma abbia avuto in concreto un rilevante impatto esterno nell’opinione pubblica, costituendo un evidente vulnus per la stessa funzione sociale della professione, risultando all’uopo irrilevante la circostanza che la notizia sia stata pubblicata “per un’unica volta”, atteso che la risonanza mediatica non deve essere misurata esclusivamente sulla base del numero degli articoli pubblicati sulla vicenda.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 79

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. For. 15 marzo 2013, n. 46.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 06 Giugno 2015 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 18 Luglio 2013 (sospensione cautelare)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 6958 del 17 Marzo 2017 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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