In tema di sospensione cautelare, il fatto che la notizia sia stata pubblicata da un solo giornale e per un’unica volta non basta di per sè ad escludere il c.d. strepitus fori, giacché la rilevanza mediatica suscitata dal comportamento imputato al professionista non deve essere misurata esclusivamente sulla base del numero degli articoli pubblicati sulla vicenda (Nel caso di specie, la notizia veniva pubblicata in prima pagina e riguardava il rinvio a giudizio del professionista per un suo presunto coinvolgimento in plurimi reati di truffa ai danni di compagnie assicurative).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Picchioni), sentenza del 15 marzo 2013, n. 46
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 15 Marzo 2013 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 23 Maggio 2012 (sospensione cautelare)
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