La semplice esistenza di una pronuncia penale (nella specie, custodia cautelare) a carico di un avvocato, non è di per sé sola sufficiente a legittimare, con inaccettabile automatismo, la sospensione cautelare del professionista stesso, che richiede infatti il c.d. “strepitus fori”, ossia un “quid pluris” qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest’ultimo, tale cioè da collocare il comportamento di cui è accusato l’incolpato in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nello stretto ambiente professionale, di per sé dotato di recettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto dell’opinione pubblica, della società e della collettività, di cui il Consiglio territoriale deve fornire prova, ancorché con succinta motivazione, con il proprio provvedimento cautelare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 11 del 25 gennaio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 25 Gennaio 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 16 Ottobre 2020 (sospensione cautelare)
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