Lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti penalmente rilevanti giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, anche se verificatasi dopo molto tempo dall’accadimento dei fatti e/o dall’eventuale inizio del relativo procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 88 del 28 marzo 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 28 Marzo 2025 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 5 del 28 Marzo 2025 (sospensione cautelare)
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