Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale, con carattere di concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione (Nel caso di specie, la sospensione cautelare era stata irrogata dal CDD dopo oltre tre anni dall’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, senza tuttavia motivare in concreto sulla perdurante attualità dello strepitus al momento dell’adozione della misura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Minervini), sentenza n. 34 del 21 febbraio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 21 Febbraio 2025 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 08 Novembre 2024 (sospensione cautelare)
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