Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale, con carattere di concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione (Nel caso di specie, la sospensione cautelare era stata comminata dal CDD dopo circa un anno dall’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere per fatti di rilievo penale che avevano suscitato clamore mediatico).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 11 del 25 gennaio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 25 Gennaio 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 16 Ottobre 2020 (sospensione)
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