Sospensione cautelare: lo strepitus fori deve essere concreto, rilevante e attuale

Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale, con carattere di concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione (Nel caso di specie, la sospensione cautelare era stata comminata dal CDD dopo circa un anno dall’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere per fatti di rilievo penale che avevano suscitato grande clamore mediatico. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato il provvedimento cautelare del Consiglio territoriale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 70 del 24 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 24 Giugno 2020 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 11 Febbraio 2020 (sospensione cautelare)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment