A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014, ma senza automaticità, essendo altresì necessario che il Giudice disciplinare motivi adeguatamente, rispondendo (anche con un legittimo approfondimento motivazionale in sede di impugnazione) a precisa censura dell’interessato, sullo strepitus fori, “costituente ratio della misura, secondo interpretazione più volte proposta”, misura che è posta a tutela del decoro e della dignità dell’avvocatura.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 88 del 28 marzo 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 28 Marzo 2025 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 5 del 28 Marzo 2025 (sospensione cautelare)
0 Comment