Sospensione cautelare: la motivazione sullo strepitus fori

La semplice esistenza di una pronuncia penale a carico di un avvocato, non è di per sé sola sufficiente a legittimare, con inaccettabile automatismo, la sospensione cautelare del professionista stesso, che richiede infatti il c.d. “strepitus fori”, ossia un “quid pluris” qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest’ultimo, tale cioè da collocare il comportamento di cui è accusato l’incolpato in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nello stretto ambiente professionale, di per sé dotato di recettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto dell’opinione pubblica, della società e della collettività, di cui il Consiglio territoriale deve fornire prova, ancorché con succinta motivazione, con il proprio provvedimento cautelare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 462 del 14 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 462 del 14 Dicembre 2024 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 17 Luglio 2024 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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