Il potere cautelare esercitato dal COA ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile dal CNF, essendo affidata dall’ordinamento in via esclusiva al COA la valutazione della lesione al decoro ed alla dignità della professione e quella dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare; l’esame del CNF è, invece, limitato al controllo di legittimità, restando preclusa ogni indagine o giudizio sull’opportunità della misura adottata.
NOTA:
In senso conforme, CNF 28.9.2011 n. 146; id. 30.5.2011 n. 77.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 27 Febbraio 2013 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 19 Giugno 2012 (sospensione cautelare)
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