La sospensione cautelare non costituisce sanzione disciplinare, bensì provvedimento amministrativo a carattere provvisorio e di natura cautelare volto a salvaguardare l’Ordine forense ed a preservare la funzione sociale delle menomazioni di prestigio che possano conseguire alla notizia di assoggettamento dell’avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato. Ne consegue che la deliberazione con cui la misura cautelare viene applicata, in quanto atto amministrativo, può essere sempre riformata o ritirata in via autotutela e, in quanto atto cautelare, è sempre revocabile o modificabile laddove si verifichino mutamenti delle circostanze o emergano fatti di cui si acquisisca conoscenza successivamente all’adozione del provvedimento. L’esercizio da parte del CDD di siffatto potere discrezionale di revoca determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento impugnato ed il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 486 del 31 Dicembre 2024 (estinzione)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 17 Luglio 2024 (sospensione cautelare)
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