Sospensione cautelare: il presupposto implicito dello strepitus fori

A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal C.D.D. competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), per la durata massima di un anno e a pena di inefficacia ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio. Deve inoltre ritenersi che, sebbene non espressamente contemplato tra i suddetti presupposti normativi, il c.d. strepitus fori (inteso quale pregiudizio recato al decoro ed all’immagine della professione forense) costituisca tuttora presupposto implicito della misura cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche, essendo comunque rimesso al potere/dovere del CDD la valutazione in concreto dell’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Iacona), sentenza n. 85 del 30 aprile 2021

(*)NOTA:
a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
c) una misura di sicurezza detentiva;
d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 30 Aprile 2021 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera n. 44 del 07 Gennaio 2021 (sospensione cautelare)
abc, Giurisprudenza CNF

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