Lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti penalmente rilevanti giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, che peraltro è costantemente rinnovato allorché le notizie di cronaca lesive della dignità e del prestigio dell’Ordine forense siano pubblicate sul Web, così restando facilmente rinvenibili in ogni tempo.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 462 del 14 Dicembre 2024 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 17 Luglio 2024 (sospensione cautelare)
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