Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto e motivatamente l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale (Nel caso di specie, il CDD si era limitato ad affermare che “la vicenda ha avuto risalto su tutti gli organi di stampa”, senza tuttavia identificare o enunciare quali, così impedendo ogni possibile prova negativa alla difesa per mancanza in concreto degli elementi probatori da confutare (documentali, testimoniali o presuntivi) e posti a base della misura cautelare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento cautelare irrogato dal CDD).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 141 del 17 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 17 Luglio 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Potenza, delibera del 26 Marzo 2021 (sospensione cautelare)
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