In tema di giudizio disciplinare degli avvocati, ai fini del rispetto del limite annuale di durata massima della sospensione cautelare dall’esercizio della professione, di cui all’art. 60 della l. n. 247 del 2012, non può tenersi conto di quella eventualmente irrogata in sede penale sotto forma di misura cautelare interdittiva, dal momento che i due provvedimenti, pur avendo l’identico effetto di impedire lo svolgimento della professione, tendono a salvaguardare esigenze differenti (di ordine pubblico, in un caso; di salvaguardia della dignità e del prestigio dell’ordine forense, nell’altro) e sono disciplinati da norme specifiche, recanti autonome e distinte previsioni di durata. (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 11464 del 1° maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 11464 del 01 Maggio 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 336 del 21 Settembre 2024
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