Sospensione cautelare e procedimento penale a carico dell’avvocato

In caso di procedimento penale a carico di avvocato, l’art. 43, terzo comma, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 conferisce al consiglio dell’ordine il potere di disporre, in via cautelare, la sospensione dall’attività professionale, sulla base di una valutazione d’incompatibilità dell’addebito con l’esercizio della professione, indipendentemente da ogni indagine sulla consistenza dell’incolpazione, riservata al giudice penale; è, quindi, legittima la sospensione dall’attività professionale, qualora motivata con riferimento alla gravità delle imputazioni penali elevate a carico del professionista, pur dovendosi prescindere da ogni giudizio sulla loro fondatezza, e dallo “strepitus fori”, testimoniato da articoli di stampa apparsi sui quotidiani.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 14 Marzo 2015 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 24 Febbraio 2014 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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