Sospensione cautelare e misure cautelari penali hanno finalità diverse

Mentre alla base delle misure cautelari penali stanno il rischio di inquinamento delle prove, il pericolo di reiterazione del reato ed il pericolo di fuga, la sospensione cautelare disciplinare si giustifica in vista della salvaguardia dell’Ordine Forense, al fine di preservarne la funzione sociale dalle menomazioni di prestigio che possono conseguire alla notizia di assoggettamento dell’avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato. Pertanto, il venir meno delle esigenze cautelari che a suo tempo hanno giustificato l’emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale non comporta l’automatico e corrispondente venir meno delle esigenze cautelari poste a base della sospensione a tempo indeterminato autonomamente disposta dal Consiglio territoriale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 130

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BULGARELLI), sentenza del 27 luglio 2010, n. 56.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 25 Ottobre 2018 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 07 Maggio 2018 (sospensione cautelare)
abc, Giurisprudenza CNF

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