Somme incassate per conto del cliente e compensazione (con obbligo di rendiconto)

L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdf), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Allorio, rel. Gaziano), sentenza n. 35 del 25 febbraio 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 25 Febbraio 2020 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 01 Dicembre 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment