Solo al termine del procedimento di stabilimento con successiva integrazione, l’avvocato stabilito può chiedere di essere integrato con il titolo di avvocato italiano

L’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo ai fini dell’esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo professionale di origine non determina, ancora, l’acquisizione del titolo di avvocato, tanto è vero che, nell’esercizio della professione, l’avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato. Infatti, l’integrazione della professione di avvocato e l’esercizio di questa con il corrispondente titolo si realizzano soltanto con la iscrizione nell’albo degli Avvocati, che è subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 12 D.Lgs. n. 96/2001.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 202

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 18 Dicembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 18 Giugno 2015 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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