L’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo ai fini dell’esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo professionale di origine non determina, ancora, l’acquisizione del titolo di avvocato, tanto è vero che, nell’esercizio della professione, l’avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato. Infatti, l’integrazione della professione di avvocato e l’esercizio di questa con il corrispondente titolo si realizzano soltanto con la iscrizione nell’albo degli Avvocati, che è subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 12 D.Lgs. n. 96/2001.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 202
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 18 Dicembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 18 Giugno 2015 (cancellazione amm.va)
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