A sensi dell’art. 60 L. 247/2012 il C.D.D. deve dare notizia immediata al C.O.A. dell’assunzione del provvedimento cautelare e nel medesimo senso dispone l’art. 32 c. 5° del Reg.to 2/2014 del C.N.F. Trattasi di un obbligo di comunicazione immediata per consentire al C.O.A., che provvede alla tenuta dell’Albo, di renderne informazione a tutti i soggetti indicati al comma 4° dell’art. 35 del Regolamento n. 2/2014 del C.N.F.: tale adempimento è quindi previsto per la piena operatività di un provvedimento che ha un effetto ablativo dello jus postulandi avanti a tutte le Autorità Giudiziarie.
E’ invece l’autorità emittente (il C.D.D.) che deve provvedere alla notifica della decisione all’avvocato interessato dal provvedimento cautelare, e ciò conformemente al principio generale.
Il Consiglio dell’Ordine è competente per l’esecuzione della sanzione ex art. 60 7° co. L. 247/2012 senza che, nella specifica ipotesi, sussista alcun potere né dello stesso né, tantomeno, del suo Presidente di determinare la decorrenza della misura cautelare ed il relativo periodo.
Gli effetti del provvedimento, che è immediatamente esecutivo per legge, operano dal giorno successivo alla notifica fattane all’avvocato interessato applicandosi, comunque, il principio generale affermato dall’art. 62 2° co. L. 247/2012 a mente del quale l’avvocato, in caso di provvedimento interdittivo, è tenuto ad astenersi dall’esercizio della professione senza necessità di alcun ulteriore avviso.
Alla luce delle considerazioni suesposte è quindi da escludersi ogni potere di determinazione del periodo di decorrenza della sospensione cautelare da parte del C.O.A.
Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 20 gennaio 2016, n. 14
Quesito n. 128, COA di Roma
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 14 del 20 Gennaio 2016- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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