Si chiede, in relazione all’art. 32 della legge 31.12.2012 n. 247, come debba essere interpretato il 1° comma della norma il quale prevede che i “consigli dell’ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni” e, ulteriormente, se le commissioni previste dal citato articolo debbano essere considerate collegio perfetto e, nell’ipotesi in cui siano composte da un numero superiore a tre, se possano validamente deliberare a maggioranza semplice.

L’art. 32 L. 247/2012 1° c. individua la composizione minima della sezione ma non esclude, evidentemente, che essa possa essere costituita con un maggior numero di componenti: il quorum costitutivo coincide quindi con quello deliberativo nella sola ipotesi di commissione composta da tre membri dovendosi, qualora il numero di componenti sia maggiore di tre, applicare il principio generale secondo il quale sussiste il quorum funzionale ove la partecipazione sia pari alla metà più uno dei componenti complessivi (un collegio con quattro componenti, in applicazione del principio enunciato, opera comunque con il quorum costitutivo di tre).
Il Collegio Amministrativo (tale è la commissione del C.O.A) ha, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, natura di collegio perfetto nella sola ipotesi in cui vi sia un’espressa disposizione normativa: nel silenzio della legge 247/2012 la tipologia non può essere che quella imperfetta.
Alla medesima conclusione porta l’utilizzazione dell’ulteriore criterio interpretativo secondo il quale la previsione di componenti supplenti, nell’ambito di un collegio, induce ad attribuire allo stesso la natura di perfetto, essendo in ciò manifesta la volontà di disporre che per il funzionamento dell’organo sia indispensabile sempre la presenza del plenum del consesso.
La risposta deve essere resa nei seguenti termini;
– le commissioni costituite ex art. 32 L. 247/2012 devono essere composte da un numero di consiglieri pari almeno a tre e, all’interno di tale numero che costituisce il quorum costitutivo, la formazione della volontà dell’organo avviene secondo il principio della maggioranza dei voti;
– le commissioni previste dal 1° comma dell’art. 32 L. 247/2012, fermo restando il necessario quorum minimo costitutivo di tre, possono essere composte anche da un numero di membri superiore a tre non essendo obbligatoria per la validità della delibera, la presenza di tutti gli altri componenti eccedenti tale numero ed operando comunque il principio della maggioranza dei voti;
– in assenza di una specifica previsione normativa, e di altri criteri che inducano ad opinare diversamente, alle commissioni del C.O.A. ex art. 32 1° comma L. 247/2012 deve essere attribuita natura di collegio imperfetto, fermo restando il limite minimo di tre componenti.

Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 24 giugno 2015, n. 39

Quesito n. 20, COA di Perugia
Quesito n. 48, COA di Lecce

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 39 del 24 Giugno 2015
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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