La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
«Alla questione accennata si è già data risposta in passato in circostanze analoghe. Da ultimo ciò è avvenuto con il parere 12 dicembre 2007, n. 56 e 22 novembre 2005, n. 88, nei quali si è chiarito che l’adibizione del pubblico dipendente all’ufficio legale dev’essere esclusiva, e che la commistione, anche temporanea, con funzioni non legali fa venir meno quella condizione di indipendenza nello svolgimento della rappresentanza legale che è essenziale connotato del professionista forense ancorché inquadrato con gli strumenti del lavoro pubblico».
Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 29 gennaio 2009, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 2 del 29 Gennaio 2009- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera (quesito)
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