La corrispondenza qualificata come “riservata – personale non producibile” non è producibile ex art. 28 c.d., a meno che non costituisca (art. 28, canone I, c.d.) attuazione di un accordo perfezionato o assicuri (art. 28, canone II, c.d.) l’adempimento delle prestazioni richieste.
Ne deriva che, se per corrispondenza “inerente” un accordo di conciliazione si intende il riferimento all’attività preparatoria di un accordo transattivo non ancora perfezionato, allora tale corrispondenza non è producibile. Viceversa, la corrispondenza resta producibile ove inerente ad accordo già perfezionato.
Va quindi riaffermato il principio secondo il quale è producibile in giudizio esclusivamente quella corrispondenza scambiata tra colleghi che sia idonea a concretare il contratto di transazione concluso secondo il meccanismo della proposta seguita dall’accettazione conforme.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 28 marzo 2012, n. 13
Quesito n. 126
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 28 Marzo 2012- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
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